Ordinanza n. 116/98

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ORDINANZA N. 116

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 1997) dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento penale a carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 nel corso di un giudizio penale, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevede un sindacato giurisdizionale sulla valutazione operata dalla pubblica amministrazione in merito alla definizione amministrativa del reato previsto dall'art. 282 dello stesso testo unico;

che la disposizione denunciata disciplina la estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, prevedendo che l’amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma da essa determinata non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo, e stabilendo che il pagamento estingue il reato;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma non precisa i presupposti per l’ammissione alla estinzione amministrativa dei reati, sicchè l’applicazione della sanzione penale resterebbe affidata alla discrezionalità dell’amministrazione, senza alcun controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere; 

che questa disciplina violerebbe i principi di parità di trattamento (art. 3 Cost.), di legalità della pena (art. 25, secondo comma, Cost.), di tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.);

che il giudice rimettente ritiene la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che deve emettere, giacchè l’imputato non é stato ammesso alla definizione amministrativa della violazione doganale;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, nell’atto di costituzione ed in una successiva memoria, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in subordine, infondata, essendo già stata dichiarata non fondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa ad una norma di identico contenuto (sentenza n. 55 del 1969).

Considerato che non risulta adeguatamente motivata, nè apprezzabile, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, giacchè l’ordinanza di rimessione non enuncia in alcun modo gli elementi di fatto e di diritto dai quali ha tratto origine il giudizio principale e non indica il titolo del reato per il quale si procede penalmente; nè chiarisce se ricorrano le condizioni per l’estinzione delle violazioni doganali costituenti reato, secondo la disciplina dettata dall’art. 3, comma 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall’art. 5 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 435, che prevedono una definizione amministrativa sul presupposto della domanda presentata dall’interessato e senza valutazione discrezionale della pubblica amministrazione;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze n. 424 del 1996 e n. 219 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 113 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.